Regione Lombardia con l’ordinanza del 26 gennaio ha di fatto confermato quanto stabilito nelle precedenti ordinanze del mese di dicembre.
Ecco quanto deciso da Regione Lombardia
Lombardia_Ordinanza 26 gennaio
Art. 1 (Conferma delle disposizioni contenute nell’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 e dell’Ordinanza n. 670 del 23 dicembre 2020)
1. A decorrere dal 27 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, limitatamente ai
giorni in cui la Regione Lombardia è classificata in c.d. zona arancione di
cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2020, sono confermate nella loro efficacia le disposizioni di cui
all’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020, come prorogate
dall’Ordinanza n. 670 del 23 dicembre 2020.
ORDINANZA_670_del_23_dicembre+2020
Art. 2 (Attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e attività piscatorie)
Fino al 15 gennaio 2021, limitatamente ai giorni di c.d. zona arancione di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 dell’Ordinanza n. 649 del 9 dicembre 2020 già adottate in relazione al periodo 10-12 dicembre 2020.
Ordinanza 649 del 9 dicembre 2020
2) Con riferimento alle attività di pesca:
• l’attività di pesca professionale è consentita in tutto il territorio della regione;
• lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la
pesca subacquea e con l’uso di natante, è limitata esclusivamente nel territorio
della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;
• all’interno del territorio provinciale sono consentiti gli spostamenti delle
guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008;
• lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o
abitazione, sono consentiti al fine dello svolgimento di attività ittiogenica presso gli
incubatoi ittici;
• sono consentiti ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle
attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive;
• l’attività di pesca è consentita presso i centri privati di pesca, esclusivamente
nel territorio della Provincia di residenza, domicilio o abitazione;